Art. 6 comma 1 D.P.R. 380/2001 | Attività edilizia libera (comunicazione non obbligatoria) previa autorizzazione della Soprintendenza se gli interventi riguardano un immobile vincolato) | - manutenzione ordinaria: riparazione, rinnovamento, sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti degli edifici stessi (per "finiture" si intendono quelle parti di un elemento strutturale o tecnologico sostituibili e rinnovabili senza sostituire l'intero elemento strutturale o tecnologico; nella "integrazione di impianti tecnologici esistenti" si intende compreso l'ammodernamento di impianti esistenti e l'aggiunta di componenti tecnologiche in impianti esistenti, mentre non è compresa la realizzazione di nuovi impianti precedentemente non presenti o la destinazione ex - novo di vani ad ospitare servizi igienici o impianti tecnologici);
- eliminazione di barriere architettoniche:qualora non interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui alla Parte II Titolo I del Decreto Legislativo n. 42/2004, nonché gli immobili avente valore storico - architettonico individuati dal P.S.C. e qualora non riguardino elementi strutturali e che non comportino la realizzazione di rampe o di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell'edificio;
- opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
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Art. 6 comma 2 lett. b-c-d-e D.P.R. 380/2001 Art. 5.14 norme di R.U.E. | Comunicazione d’inizio lavori da parte dell’interessato previa autorizzazione paesaggistica se l’intervento ricade in zona vincolata (es. boschi, parco nazionale o nei 150 mt da fiumi, torrenti o corsi d’acqua iscritti negli elenchi redatti ai sensi del R. D. n.1775/1933) | - pavimentazionI eD OPERE di finitura di spazi esterni, che siano contenute entro l’indice di permeabilità stabilito dallo strumento urbanistico comunale: ivi compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, piccoli locali tombatinon accessibili, trincee perimetrali di fabbricati per isolare dall’umidità del terreno, condotte fognarie, pozzetti, fosse, sottoservizi a servizio degli immobili e realizzati nelle loro aree di pertinenza;
- deposito di gas di petrolio liquefatto di capacità complessiva non superiore a 13 mc (art.17 D.Lgs. n. 128/2006);
- area ludica senza fini di lucro, quale“campo da gioco” (campo da bocce, tennis, pallacanestro, pallavolo e simili), a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo;
- tende retrattili o avvolgibili (permeabili od impermeabili), applicate ad edifici, entro il limite di superficie di 20 mq, (con esclusione di edifici siti in centro storico); nel caso di edifici plurifamiliari va assicurata uniformità di colore e di materiali usati;
- manufatti d’arredo giardino (es. piccole fontane, barbecue, forni in muratura, ecc…)
- serra amatoriale, ad un piano, con copertura e chiusure laterali in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri completamente trasparenti, adibite esclusivamente a coltivazioni, prive di fondazione e non stabilmente ancorate al suolo, fino a 6 mq con altezza inferiore a 1,80 mt., ad esclusione degli edifici siti in centro storico;
- pergolato aperto senza alcun tipo di copertura (sono ammesse coperture permeabili quali teli ombreggianti o il “canniccio”) in legno o metallo realizzato con sostegni verticali ed orizzontali a supporto della vegetazione, di altezza inferiore a mt 3, della misura massima di mq 36, ad esclusione degli edifici siti in centro storico;
- gazebo in legno o metallo privo di fondazione, aperti su tutti i lati con copertura amovibile non rigida e non portante (in tessuto anche impermeabile) di altezza inferiore a mt 3, misura massima mq 20, in numero di uno per lotto, ad esclusione degli edifici siti in centro storico;
- piscina smontabile appoggiata al suolo di dimensione non superiore a mq. 20, a condizione che la realizzazione non richieda opere di modificazione morfologica del suolo;
- RICOVERO ATTREZZI entro il limite di 6 mq., altezza interna <1,80 mt misurata nel punto più alto dell’intradosso della copertura (ad esclusione degli edifici siti in centro storico), ad un solo piano ed amovibili, non costituire movimenti di terreno ed essere realizzate in legno; devono, inoltre, rispettare le seguenti prescrizioni: rapporto di illuminazione massimo = 1/20 compresa apertura su porta di ingresso; infissi solo interni con possibilità di protezione tramite inferriate; chiusure perimetrali esterne in legno con tetto a falde e manto di copertura in legno o in rame o in scandole di pietra o legno, o coppi o tegole canadesi; nessuna partizione divisoria interna;
- impianto MICroeolico formato da un singolo generatore con altezza complessiva non superiore a 1,5 metri e diametro non superiore a 1 metro (ai sensi del D.Lgs. 115/08 art. 11), ad esclusione degli edifici del centro storico, negli edifici esterni allo stesso, ma classificati nello strumento urbanistico come edifici di interesse artistico o storico e negli edifici in zona agricola classificati di valore architettonico o monumentale;
- pannelli solari aderenti o integrati nella copertura dell’edificio, con stessa inclinazione e orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie è inferiore a quella del tetto (ai sensi del D.Lgs. 115/2008 art. 11), ad esclusione degli edifici del centro storico, negli edifici esterni allo stesso, ma classificati nello strumento urbanistico come edifici di interesse artistico o storico e negli edifici in zona agricola classificati di valore architettonico o monumentale;
- pannelli fotovoltaici aderenti o integrati nella copertura dell’edificio, con stessa inclinazione e orientamento della falda, i cui componenti non modificano la sagoma degli edifici stessi e la cui superficie è inferiore a quella del tetto (ai sensi del D.Lgs. 115/2008, art. 11), ad esclusione degli edifici del centro storico, negli edifici esterni allo stesso, ma classificati nello strumento urbanistico come edifici di interesse artistico o storico e negli edifici in zona agricola classificati di valore architettonico o monumentale;
- IMPIANTO IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICOrispondente alle seguenti caratteristiche:
- realizzati in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei parametri urbanistici; - aventi una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto. |
Art. 22 comma 1-2 D.P.R. 380/2001 Art. 8 L.R. 31/2002 Art. 19 L.241/1990 | Segnalazione Certificata d’Inizio Attività (SCIA) | - manutenzione straordinaria eccedente la libera edilizia;
- risanamento conservativo e restauro;
- opere, consistenti in manufatti, di eliminazione delle barriere architettoniche, in edifici esistenti qualora interessino gli immobili compresi negli elenchi di cui al titolo I del D.Lgs n.42/2004, nonché gli immobili aventi valore storico-architettonico individuati dagli strumenti urbanistici comunali ovvero riguardino elementi strutturali dell’edificio o alterino anche la sagoma dell’edificio;
- recinzioni, muri di cinta e cancellate, e/o apertura – modifica di passi carrai e tombinature di fossi/scoli;
- ristrutturazione edilizia, compresi gli interventi di demolizione e fedele ricostruzione;
- recupero ai fini abitativi dei sottotetti, nei casi e nei limiti di cui alla L.R. 6/98 n.11;
- mutamenti di destinazione d’uso senza opere;
- modifiche funzionali di impianti esistenti già destinati ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
- installazione o revisione di impianti tecnologici che comportano la realizzazione di volumi tecnici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti;
- modifiche progettuali di cui all’art. 18 della L.R. 31/02;
- variazioni minori in corso d’opera di cui all’art. 19 della L.R. 31/02;
- realizzazione di parcheggi da destinare a pertinenza di unità immobiliare, nei casi di cui all’art. 9, comma 1, della L. 24/03/89 n. 122, esclusi gli immobili collocati nei centri storici;
- opere pertinenziali purché non qualificate come interventi di nuova costruzione secondo quanto disposto dalla lettera g.6) dell’allegato alla L.R. 31/02, nonché previste dall’art. A.3.25 delle N.T.A. del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE);
- significativi movimenti di terra senza opere non connessi all’attività agricola;
- apposizione di cartelloni pubblicitari;
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Art. 6 D.Lgs. 28/2011 | Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) | - IMPIANTI SOLARI FOTOVOLTAICI a terra o con superficie superiore a quella del tetto avente capacità di generazione inferiore alla soglia di 20 kW (tabella A allegata al Dlgs n. 387 del 2003);
- IMPIANTI ALIMENTATI DA BIOMASSE, GAS DI DISCARICA, GAS RESIDUATI DAI PROCESSI DI DEPURAZIONE E BIOGAS:
- operanti in assetto cogenerativo, aventi una capacità di generazione massima superiore a 50 kWe ed inferiore a 1000 kWe (piccola cogenerazione) ovvero a 3000 kWt; - non operanti in assetto cogenerativo ed aventi capacità di generazione inferiori a 200 kWe se alimentati da biomasse, a 250 kWe se alimentati da gas di discarica, gas residuati dai processi di depurazione e biogas; - IMPIANTI EOLICIaventi una capacità di generazione inferiore a 60 kW;
- torri anemometriche nel caso in cui si preveda una rilevazione di durata superiore ai 36 mesi;
- IDROELETTRICO E GEOTERMOELETTRICOaventi una capacità di generazione inferiore a 100 kW.
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